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Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3

Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995

Art. 10
- Norma finale
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all’attività di tassidermia ed imbalsamazione svolta da enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di Storia naturale ed Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini ovvero alla preparazione in osso di trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente la cui detenzione deve comunque essere autorizzata dalla Regione (14)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 71.

che provvede anche al rilascio del contrassegno da apporre sul trofeo.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 24.

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Articolo abrogato con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 3.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 67.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 69.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 70.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 71.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.