Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3
Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995
Art. 1
- Finalità della legge
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta norme di regolamentazione sull’attività di tassidermia ed imbalsamazione e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei, ai fini di una maggior tutela e protezione della fauna.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.