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Legge regionale 21 luglio 1994, n. 52

Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.(0)

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima del 29 luglio 1994

Art. 4
- Estrazione di dolomia nel bacino del fiume Frigido-Renara -Cave di inerti legittimamente in atto
1. La coltivazione di cave di dolomia nel bacino idrografico del fiume Frigido-Renara, se conforme a quanto previsto dall’ art. 9 della L.R. 7 marzo 1994, n. 22 , prosegue in via temporanea esclusivamente al fine di garantire l’attuale fornitura di dolomia industriale ai settori vetrario e delle acciaierie fino alla rilocalizzazione in altri siti di detta attività in conformità al piano delle attività estrattive di cui all’ art. 3 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36 e succ. mod.
2. La coltivazione delle cave di inerti legittimamente autorizzate alla data del 30 aprile 1994 nei territori di cui all’ art. 3 , secondo comma, prosegue in via temporanea in conformità all’atto di autorizzazione e fino alla scadenza in esso prevista, e comunque non oltre 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge, comprese le opere di sistemazione ambientale.

Note del Redattore:

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V. L.R. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" e, in particolare, l’ art. 29. "Commissariamento e soppressione del Consorzio delle Alpi Apuane".

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Gli artt. 7, 8 e 9 sono stati riportati in modifica alla L.R. 21 gennaio 1985 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.