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Legge regionale 21 luglio 1994, n. 52

Parco delle Alpi Apuane - Norme aggiuntive alla disciplina delle risorse lapidee - Modifiche e integrazioni alla L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.(0)

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima del 29 luglio 1994

Art. 1
- Riperimetrazione
1. Il Consorzio del parco delle Alpi Apuane provvede entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla verifica della perimetrazione delle aree inserite nell’ allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 e succ. mod., al fine di ricondurre all’area 2 di detto allegato, compatibilmente con la tutela delle emergenze e risorse naturalistiche presenti:
- le coltivazioni di cave di marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso e pietre ornamentali dimostratamente in atto senza autorizzazione alla data del 30 aprile 1994 in territori la cui destinazione urbanistica sia compatibile con l’attività di cava;
- le cave dei materiali di cui sopra legittimamente autorizzate che abbiano esteso abusivamente alla data del 30 aprile 1994 l’attività di cava in aree non contemplate dal piano di coltivazione.
2. Con lo stesso atto sono ricondotte all’area 2:
- le altre cave dei materiali di cui al primo comma legittimamente autorizzate;
- i territori perimetrati all’interno dell’area 1 dell’ allegato A , caratterizzati dai materiali indicati nel primo comma, la cui destinazione urbanistica sia compatibile con l’attività di cava e sempreché tale attività non contrasti con la tutela delle emergenze e risorse naturalistiche presenti.
3. La riperimetrazione prescinde, nel caso previsto al comma 1, seconda alinea, dalla zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali e non attribuisce la natura di aree del parco a quelle non individuabili come tali ai sensi dell’ art. 2 , secondo comma, della L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.
4. Entro il termine di cui al primo comma, il Consorzio trasmette alla Giunta regionale e ai comuni interessati l’ipotesi di riperimetrazione per il deposito nella segreteria comunale per un periodo di 15 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’effettuato deposito è data notizia al pubblico. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate dai Comuni e da ogni altro soggetto interessato osservazioni e proposte; queste vengono inviate en tro i tre giorni successivi dai comuni alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale elabora la proposta definitiva e la presenta al Consiglio regionale entro venti giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione da parte dei comuni. La proposta della Giunta s’intende approvata senza ulteriori atti qualora non venga richiesta l’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno del consiglio, entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso di iscrizione all’ordine del giorno il consiglio delibera entro trenta giorni dalla data d’iscrizione medesima. Si appli ca il terzo comma dell’ art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 , e succ. mod. La deliberazione di riperimetrazione è pubblicata nel BU della Regione Toscana e acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

Note del Redattore:

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V. L.R. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" e, in particolare, l’ art. 29. "Commissariamento e soppressione del Consorzio delle Alpi Apuane".

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Gli artt. 7, 8 e 9 sono stati riportati in modifica alla L.R. 21 gennaio 1985 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.