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Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994

Art. 7
- Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto -Autorizzazione alla gestione
1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all’ articolo 2 , primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all’ articolo 6 L’individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.
1bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui all’art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorché soggette a vincolo idrogeologico, purché verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso. (6)

Comma aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26, art.4.

3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente.
4. Il Comune rilascia l’autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonché tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell’attività, prestando idonee garanzie finanziarie.

Note del Redattore:

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V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma abrogato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 1

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Comma così aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 2

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Articolo così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.3.

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Comma aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 giugno 2017, n. 28, art. 1 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.