Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (1)
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994
Art. 13
- Segnaletica
1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall’individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica:
a) di divieto di circolazione, in conformità alle tipologie vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di cui all’ articolo 2 ;
b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell’ articolo 6 , è consentita la circolazione dei veicoli fuori strada.
2. È fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all’ articolo 7 .
Note del Redattore:
V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.