Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (1)
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994
Art. 10
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque violi i divieti di cui all’ articolo 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.
2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria dal L. 100.000 a L. 300.000.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’ articolo 4 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Analoga sanzione è stabilita per le violazioni dei divieti di cui all’ art. 5 .
4. Per quanto non previsto, si applica la R. 12 novembre 1993, n. 85 recante "Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative".
Note del Redattore:
V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.