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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 gennaio 1994

Art. 18
- Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
1. I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla struttura regionale competente (161)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
2. La struttura regionale competente (162)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 28.

rilascia le autorizzazioni relative all’istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.(55)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 22.

2 bis. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla struttura regionale competente (163)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 28.

e delle certificazioni sanitarie necessarie. (56)

Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 22.

3. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l’1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo di capi appartenente a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il centro è tenuto a produrre annualmente.
4. Nei centri privati l’esercizio dell’attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’ art. 26 , recanti la scritta "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".
5. Il titolare della autorizzazione di centro privato non può vantare alcuna pretesa al risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle specie selvatiche prodotte all’interno del centro stesso, né di quelli eventualmente arrecati in terreni ad esso limitrofi in suo possesso.
6. La Regione ha diritto di prelazione sull’acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la struttura regionale competente, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno. (164)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 28.

7. Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell’impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.
8. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. (57)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 22.


Note del Redattore:

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V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

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Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

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Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007 , n. 19 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

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Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020 , n. 61, art. 5.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014 , n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 19.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

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Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

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Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 5 .

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

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Nota soppressa.

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L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

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Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

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Note soppresse.

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Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017 , n. 37, art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 5 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 66 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 29.

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Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 35.

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Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 3 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito agli artt. 24 e 3l della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.