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Art. 1
- Istituzione dell’Ente-Parco Regionale della Maremma e dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli
1. Sono istituiti, ai sensi dell’Sito esternoart. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 , gli enti di diritto pubblico denominati "Ente-Parco Regionale della Maremma" e "Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli". Detti Enti, tramite la gestione e la programmazione, garantiscono il conseguimento delle finalità del Parco della Maremma e del Parco di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli, già istituiti e delimitati dalle leggi regionali 5 giugno 75, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni.

Note del Redattore:

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V. Del. C. 25 ottobre 1994, n. 470 "Approvazione dello Statuto dell’Ente Parco Regionale di Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli" e Del. C. 25 luglio 1995, n. 306 "Integrazione allo Statuto Ente Parco Naturale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Approvazione".

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Note soppresse.

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V. Del. C. 17 gennaio 1995, n. 6 "Approvazione dello Statuto dell’Ente Parco Regionale della Maremma".

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V. L.r. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" art. 34 : "Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli".

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 28 marzo 2000, n.43 , art.2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 125.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 155.

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Note soppresse.

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Rubrica prima parzialmente modificata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 44; poi la rubrica è così sostituita con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 125.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 44; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 125.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 124.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 124.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 125.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.