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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 gennaio 1994

Art. 33
- Divieti speciali di caccia
1. L’esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.
2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.
3. Nell’attraversamento delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.
4. È vietato il trasporto, all’interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l’esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico-venatorie ai soggetti non autorizzati.
5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26. (192)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43.

6. È fatto divieto cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve (89)

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 34.

salvo che per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati. (126)

Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art. 13.

.
7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d’acqua, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.
8. I comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per la pubblica incolumità.
9. I divieti di cui al precedente comma sono comunicati alla Regione (193)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43.

competente e sono segnalati con cartelli recanti la scritta "Divieto di caccia fino al ..." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge.

Note del Redattore:

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V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

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Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

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Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007 , n. 19 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

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Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020 , n. 61, art. 5.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014 , n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 19.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

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Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

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Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 5 .

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

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Nota soppressa.

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L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

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Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

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Note soppresse.

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Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017 , n. 37, art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 5 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 66 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 29.

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Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 35.

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Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 3 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito agli artt. 24 e 3l della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.