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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 gennaio 1994

Art. 28 bis
1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.
4. Nelle aree non vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.
5. Qualora i piani di prelievo degli ungulati siano adottati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 48 , è richiesto il parere preventivo dell’ISPRA.
6. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l’ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo scalare, consentendo l’attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Per la specie cinghiale, l’attivazione del prelievo nelle aree non vocate è effettuata in considerazione degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle produzioni agricole. A tal fine la gestione dei tempi e delle modalità del prelievo per la predetta specie è svolta dagli ATC ai sensi del comma 7, lettera a). Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell’ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell’80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.
7. Nelle aree non vocate contigue alle aree protette i piani di prelievo selettivo possono individuare le zone in cui l'attuazione del prelievo a scalare è effettuata anche oltre il raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età.
8. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:
a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;
c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.
9. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;
d) i criteri per l’abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.
10. Nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 , il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 37.

Note del Redattore:

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V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

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Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

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Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007 , n. 19 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

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Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020 , n. 61, art. 5.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014 , n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 19.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

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Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

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Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 5 .

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

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Nota soppressa.

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L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

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Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

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Note soppresse.

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Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017 , n. 37, art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 5 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 66 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 29.

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Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 35.

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Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 3 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito agli artt. 24 e 3l della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.