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Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994

Art. 6
- Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all’ articolo 2 , percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche.
2. L’individuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all’ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.
3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunità montane, se interessate.

Note del Redattore:

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V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma abrogato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 1

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Comma così aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 2

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Articolo così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.3.

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Comma aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 giugno 2017, n. 28, art. 1 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.