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Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994

Art. 3
- Deroghe
1. In deroga ai divieti di cui all’ articolo 2 , la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:
a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d’istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali, nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
d) adibiti all’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci, nonché di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle aree di cui all'articolo 2 rappresenti l'unica modalità per accedere ai luoghi della medesima attività. (10)

Parole aggiunte con l.r. 3 gennaio 2020, n. 2, art. 2.

Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.
2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all’interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall’Autorità preposta alla relativa gestione.

Note del Redattore:

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V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma abrogato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 1

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Comma così aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 2

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Articolo così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.3.

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Comma aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 giugno 2017, n. 28, art. 1 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.