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Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994

Art. 2
- Ambito di applicazione. Divieti
1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all’ articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all’ articolo 1 , di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:
a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi Sito esternodella legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell’Sito esternoarticolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d’acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della R. 64/76
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 10, lett. a), b) e c) Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati o percorsi per gare.
2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all’art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.(3)

Comma così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26, art. 1

3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilita’ del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti. (4)

Comma così aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26, art. 2


Note del Redattore:

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V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma abrogato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 1

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Comma così aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 2

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Articolo così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.3.

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Comma aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.4.

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Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 giugno 2017, n. 28, art. 1 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.