Titolo I
- ENTI - PARCO - ORGANI
Art. 1
- Istituzione dell’Ente-Parco Regionale della Maremma e dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli
1. Sono istituiti, ai sensi dell’
art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 , gli enti di diritto pubblico denominati "Ente-Parco Regionale della Maremma" e "Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli". Detti Enti, tramite la gestione e la programmazione, garantiscono il conseguimento delle finalità del Parco della Maremma e del Parco di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli, già istituiti e delimitati dalle leggi regionali 5 giugno 75, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
- Piano per il parco
6. Nelle aree contigue al parco, le disposizioni del piano integrato del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, concernenti la materia urbanistica ed edilizia, nonché quelle attuative dello statuto del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014, si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici degli enti locali competenti. (31) Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 124.
Art. 14
Abrogato.
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Abrogato.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Titolo III
- VIGILANZA - PERSONALE - PATRIMONIO
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Abrogato.
Art. 26 –
3. L’ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme della legge 8 aprile 1999, n. 87 (Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”). (26) Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 44; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 125.
Art. 26 bis
Abrogato.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
Abrogato.
Titolo IV
- SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
Abrogato.
Art. 31
Abrogato.
Titolo V
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 32
Abrogato.