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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 gennaio 1994

Titolo 7
- VIGILANZA E SANZIONI
Art. 51
- Vigilanza venatoria
1. Alla vigilanza sull’applicazione della presente legge nonché della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono:
a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;
b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali dei Carabinieri Forestali;(304)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 33.

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
e) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) (209)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 54.

;(98)

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 42.

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezzapurché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.(99)

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 42.

2. I soggetti di cui al 1º comma non possono esercitare la caccia durante l’espletamento delle loro funzioni e nell’ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell’azienda.
3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l’esercizio venatorio è vietato soltanto durante l’espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all’ articolo 37 , durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l’impiego dei mezzi di cui all’ articolo 31
4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano (259)

Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 6.

l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).(101)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 54.

Art. 52
1. La qualifica di guardia volontaria è concessa, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'Sito esternoarticolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) (250)

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 11.

ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.
2. L’abilitazione è rilasciata dalla struttura regionale competente (210)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

, previo superamento di un esame di idoneità.
3. L’esame di idoneità concerne le materie previste per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria. (211)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. (102)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 11.

5. Per la preparazione all’esame di idoneità la Regione può istituire appositi corsi nonché corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3. (211)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), previo nulla osta della Regione. (211)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l’abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato dalla Regione.(306)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 34.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria. (18)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

Art. 53
1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:
a) l’indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
b) l’impegno per l’associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell’attività svolta;
c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività;
e) la durata della convenzione, con la possibilità per l’ATC di recedere dall’accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.
2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.
2 bis. Le convenzioni sono stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. (260)

Comma inserito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 7.

3. Copia delle convenzioni viene inviata alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze (307)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 35.

ai fini del coordinamento delle attività previsto all’articolo 51, comma 4.
Art. 54
- Poteri di vigilanza venatoria
1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell’ art. 51 , possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’ art. 28 , del contrassegno della polizia di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall’ Sito esternoart. 30 della legge 157/92 , gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Regione la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; nell’ipotesi di illecito riconosciuto, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie. (213)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 57.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali.
Art. 55
- Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni
1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono ed alla Regione (214)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 58.

ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. I soggetti di cui al comma precedente provvedono, se possibile, alla immediata contestazione delle infrazioni amministrative con le modalità e gli effetti previsti dall’ Sito esternoart. 14 della L. 24 novembre Sito esterno1981, n. 689 .
2 bis. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla Regione la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi. (215)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 58.

Art. 56
Abrogato.
Art. 57
- Sanzioni penali
1. Le infrazioni alla presente legge previste dall’ Sito esternoart. 30 della L. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.
2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all’accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. I soggetti di cui al 1º comma dell’ art. 51 , qualora accertino una delle violazioni amministrative di cui al successivo art. 58 , connessa ad un illecito penale trasmettono il verbale di accertamento e contestazione all’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’ Sito esternoart. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689 . Copia del verbale è trasmessa alla Regione (217)

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 60.

ai fini delle segnalazioni di cui al successivo art. 61 .
4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma precedente, i verbali relativi alle infrazioni amministrative, sono trasmessi alla Regione (217)

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 60.

, ancorché, siano state accertate contestualmente ad illeciti penali.
Art. 58
- Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie (19)

Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 57 , comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 210,00 a euro 1260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 28;
b) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;
c) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
d) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 365,00 a euro 2190,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
f) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
g) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell' Sito esternoarticolo 18 della legge 11 febbraio Sito esterno1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;
h) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
i) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
n) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 26 e la sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni tabella apposta abusivamente;
o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungulati al di fuori dei recinti autorizzati; (138)

Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

p) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alle specie ungulate la sanzione amministrativa è da euro 260,00 a euro 1560,00 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
q) sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni della presente legge ovvero dei regolamenti regionali (218)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61.

o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo;
r) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione regionale (219)

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61.

rilasciata sentite le organizzazioni agricole.(30)

Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 3.

r bis) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. (251)

Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 12.

1 bis. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni Sito esternodella Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). (220)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61.

Art. 59
- Sanzioni principali non pecuniarie
1. Per le violazioni di cui all’ art. 58 , lett. a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.
2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno è altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse, le violazioni di cui all’ art. 58 , 1º comma, lett. b), d), f) e g).
3. Le sanzioni di cui al 1º e 2º comma sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la Regione (221)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 62.

comunica al questore l’avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell’ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.
3 bis. Per le violazioni di cui all’articolo 58, comma 1, lettera r bis), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno del tesserino venatorio di cui all'articolo 28, comma 7. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni. La sanzione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale. (252)

Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 13.

Art. 60
- Confisca
1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
2. La confisca di cui al precedente comma è disposta con l’ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.
3. Qualora sia emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento la Regione (222)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 63.

dispone, con il medesimo provvedimento, la confisca della fauna selvatica morta sequestrata ai sensi dell’ art. 55 . Può inoltre disporre la confisca dei mezzi di caccia che servirono o furono destinati a commettere le violazioni.
Art. 61
- Annotazione delle infrazioni
1. Ai fini dell’aumento dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell’applicazione delle altre sanzioni di cui all’ art. 58 , le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.
2. Le infrazioni amministrative si intendono compiute, per le finalità di cui al precedente comma, quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.
3. Nei casi di cui al precedente comma le infrazioni sono annotate nell’allegato alla licenza di caccia distribuito dal Comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima.Nel caso di utilizzazione del tesserino elettronico, le annotazioni sono riportate sull’applicativo regionale.(308)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 36.

4. Alla annotazione provvede il Comune di residenza del trasgressore a seguito di segnalazione da parte della Regione (223)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 64.

.
5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza legittimo motivo, al Comune nel termine comunicato, per l’annotazione, il Comune trasmette gli atti all’autorità giudiziaria competente per la violazione dell’art. 650 c.p.
Art. 62
- Obbligo di ripristino
1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall’uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, ad effettuare immissioni di fauna selvatica al fine di ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono determinate dalla Regione (224)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 65.

.
2. Gli agenti accertatori delle violazioni di legge di cui al comma precedente trasmettono copia dei verbali relativi alla Regione (224)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 65.

per i provvedimenti di competenza.

Note del Redattore:

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V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

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Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

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Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007 , n. 19 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

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Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020 , n. 61, art. 5.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014 , n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

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Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 5 .

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

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Nota soppressa.

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L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

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Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

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Note soppresse.

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Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017 , n. 37, art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 5 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 66 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 29.

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Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 35.

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Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 3 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito agli artt. 24 e 3l della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.