Titolo 3
Art. 6
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La pianificazione faunistico-venatoria individua i comprensori omogenei di cui all’articolo 6 bis nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
5. Nelle percentuali di cui al comma 4, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b) e c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all’articolo 25.
6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 2, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC).
8. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.
Art. 6 bis
1. Il comprensorio rappresenta, per aree omogenee, la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione, ed è individuato nel piano faunistico venatorio regionale.
2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua:
a) le zone e le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;
e) le aziende faunistico venatorie;
f) le aziende agrituristico venatorie;
g) le aree di addestramento e allenamento dei cani;
h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
i) per ciascuna specie di ungulati le aree ove la gestione è di tipo conservativo, denominate “aree vocate” e le aree dove la gestione è di tipo non conservativo, denominate “aree non vocate”;
j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).
Art. 6 ter
1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e sentiti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale vigenti.
2. Il piano faunistico venatorio costituisce presupposto per l’eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.
Art. 7
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (233) Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.
1 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. (234) Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.
2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 40 per cento per l’espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015); (258) Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 4.
c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;
d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.
3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.
3 bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi. (235) Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.
Art. 7 bis
1. A seguito dell’approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), gli interessati presentano alla struttura regionale competente richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 ai fini dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 6 ter. 2 bis. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, la struttura regionale competente procede all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994”). Le autorizzazioni sono rilasciate previo rispetto del limite di cui al comma 6 dell'articolo 6. (261) Comma aggiunto con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 9.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.
2. L’Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a destinazione e utilizzazione a fini faunistico venatori del territorio regionale, danni alle produzioni agricole, impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, immissioni, censimenti, stime, abbattimenti e azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, miglioramenti ambientali, attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le finalità di cui al comma 1.
3. L’Osservatorio cura l’elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento.
4. L’Osservatorio assicura l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.
5. La raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati avvengono nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.
Art. 10 bis
1. E’ istituita la Commissione consultiva regionale, organo di consultazione della Giunta regionale.
a) alla normativa in materia di gestione faunistica del territorio e attività venatoria;
b) alle iniziative di programmazione faunistico venatoria;
c) al programma annuale delle attività dell’osservatorio di cui all’articolo 10;
d) agli ulteriori argomenti proposti dal presidente.
3. La Commissione è composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la preside, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio regionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e operanti sul territorio regionale, (106) Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 36.
(147) Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.
e da un rappresentante degli ATC. 4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 3.
5. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per l’amministrazione regionale.