Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
INDICE
Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate
Art. 3 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti
Art. 4 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione
Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 6 - Definizione e caratteristiche delle piste
Art. 7 - Piste da discesa - Requisiti tecnici
Art. 8 - Piste da fondo - Requisiti tecnici
Art. 9 - Uso delle piste
Art. 10 - Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle piste
Art. 11 - Richiesta di autorizzazione
Art. 12 - Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto
Art. 13 - Autorizzazione all’esercizio della pista
Art. 14 - Impianti a fune
Art. 15 - Procedimento per il rilascio della concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto
Art. 16 - Collaudo
Art. 17 - Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti
Art. 18 - Modalità di esercizio degli impianti
Art. 19 - Costituzione coattiva di servitù
Art. 20 - Esercizio della servitù
Art. 21 - Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune
Art. 22 - Decadenza
Art. 23 - Rimessa in pristino
Art. 24 - Vigilanza
Art. 25 - Titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto a fune - Sanzioni
Art. 26 - Utenti delle piste e dell’impianto a fune - Sanzioni
Art. 27 - Accertamento e applicazione delle sanzioni - Devoluzione dei proventi
Art. 28 - Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.