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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

INDICE

chudere cartella Titolo 1 - - NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate
Art. 3 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti
Art. 4 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione
Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative
chudere cartella Titolo 2 - - PISTE DA SCI
Art. 6 - Definizione e caratteristiche delle piste
Art. 7 - Piste da discesa - Requisiti tecnici
Art. 8 - Piste da fondo - Requisiti tecnici
Art. 9 - Uso delle piste
Art. 10 - Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle piste
Art. 11 - Richiesta di autorizzazione
Art. 12 - Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto
Art. 13 - Autorizzazione all’esercizio della pista
chudere cartella Titolo 3 - - IMPIANTI A FUNE FUNZIONALMENTE COLLEGATI ALLE PISTE
Art. 14 - Impianti a fune
Art. 15 - Procedimento per il rilascio della concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto
Art. 16 - Collaudo
Art. 17 - Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti
Art. 18 - Modalità di esercizio degli impianti
chudere cartella Titolo 4 - - NORME COMUNI
Art. 19 - Costituzione coattiva di servitù
Art. 20 - Esercizio della servitù
Art. 21 - Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune
Art. 22 - Decadenza
Art. 23 - Rimessa in pristino
chudere cartella Titolo 5 - - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 24 - Vigilanza
Art. 25 - Titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto a fune - Sanzioni
Art. 26 - Utenti delle piste e dell’impianto a fune - Sanzioni
Art. 27 - Accertamento e applicazione delle sanzioni - Devoluzione dei proventi
chudere cartella Titolo 6 - - NORME TRANSITORIE
Art. 28 - Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.