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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 12
- Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto
1. L’ente competente ai sensi dell’ art. 5 approva il progetto entro sei mesi dalla presentazione della domanda.In caso di pluralità di domande l’ente competente osserva i seguenti criteri di priorità:
a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l’autorizzazione;
b) concessionario dell’impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista;
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci revocate ai sensi del successivo art. 21 ;
d) richiedente l’autorizzazione alla realizzazione della pista unitamente alla realizzazione e gestione dell’impianto a fune ad essa collegato;
e) titolari delle piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista per cui si chiede l’autorizzazione;
f) richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull’asse della pista;
g) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
h) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;
i) altri soggetti privati.
2. L’ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l’autorizzazione ai sensi del primo comma:
a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate;
b) verifica l’idoneità tecnica della pista e valuta la compatibilità tra le dimensioni della pista medesima e quella degli impianti ad essa collegati;
c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento;
d) acquisisce dalle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell’opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l’ente competente può indire una conferenza di servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all’Sito esternoart. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2 bis. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall’ente competente ai sensi dell’articolo 5, la relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto. (6)

Comma inserito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 2.

3. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai fini della costituzione coattiva della servitù di pista di cui al successivo art. 19 Contestualmente all’approvazione del progetto, l’ente competente autorizza l’esecuzione dello stesso, stabilendo eventuali prescrizioni. L’autorizzazione indica le determinazioni concordate nella conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene luogo. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria in rapporto alle opere da realizzare.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.