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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Titolo 6
- NORME TRANSITORIE
Art. 28
- Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti
1. Entro sei mesi dall’approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate di cui al precedente art. 3 , i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono piste da sci ed impianti a fune presenti nell’area interessata dal piano medesimo o che agli stessi sono subentrati, sono tenuti a fornire all’ente competente una relazione tecnica sullo stato delle piste e degli impianti corredata da adeguata cartografia.
2. Nei successivi sei mesi l’ente competente determina le piste e gli impianti conformi alla presente legge e al piano provinciale e rilascia ai rispettivi gestori l’autorizzazione all’esercizio della pista e la concessione per l’impianto.
3. Entro lo stesso termine previsto dal secondo comma, l’ente competente individua le piste e gli impianti non conformi alla presente legge e al piano provinciale e ne dà comunicazione ai rispettivi gestori con l’indicazione dei motivi che determinano la non conformità.
4. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al terzo comma i gestori delle piste e degli impianti non conformi presentano all’ente competente il progetto per l’adeguamento delle piste e degli impianti medesimi alla presente legge e al piano provinciale.
5. I progetti di adeguamento sono approvati secondo le procedure di cui all’ art. 12 e al terzo, settimo e ottavo comma dell’ art. 15 e devono essere realizzati entro i termini indicati nell’atto di approvazione del progetto.
6. L’ente competente rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle piste, secondo il disposto di cui all’ art. 13 e la concessione per l’impianto secondo il disposto di cui al decimo comma dell’ art. 15 e all’ art. 16 della presente legge.
7. L’ente competente entro sei mesi dall’approvazione del piano provinciale dispone la chiusura delle piste e degli impianti non ricompresi nell’area interessata dal piano provinciale stesso.
8. L’ente competente dispone inoltre la chiusura della pista e dell’impianto in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo, nonché nel caso di mancata approvazione del progetto di adeguamento.
9. Le piste e gli impianti dichiarati non conformi alla legge e al piano provinciale e quelli di cui sia stata disposta la chiusura ai sensi del settimo ed ottavo comma sono dismessi e l’area ripristinata ai sensi dell’ art. 23 , rispettivamente a cura del gestore della pista e dell’impianto. Il progetto di rimessa in pristino è approvato dall’ente competente.
10. Qualora il gestore non provveda, la rimessa in pristino è effettuata dall’ente competente a spese del soggetto inadempiente.
11. Per la chiusura delle piste e degli impianti ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun indennizzo.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino all’approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste da sci e per impianti a fune ai sensi della presente legge, né comunque autorizzazioni e concessioni edilizie per la realizzazione di piste ed impianti a fune ad eccezione degli interventi indicati al successivo comma.
13. I Comuni, previa autorizzazione della Provincia competente, possono rilasciare autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di interventi volti alla manutenzione od all’adeguamento tecnico delle piste e degli impianti esistenti, nonché alla realizzazione di sistemi per l’innevamento programmato.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.