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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Titolo 4
- NORME COMUNI
Art. 19
- Costituzione coattiva di servitù
1. I titolari dell’autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e della concessione per gli impianti a fune ad esse collegati, che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto.
2. La costituzione coattiva della servitù è disposta con atto del presidente della Provincia o del sindaco, secondo la competenza individuata ai sensi dell’ art. 5 Con lo stesso atto è altresì determinata l’indennità che i titolari dell’autorizzazione e della concessione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia.
Art. 20
- Esercizio della servitù
1. La servitù comporta le seguenti facoltà:
a) l’esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;
b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti a fune, delle linee e condutture interrate necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze risultanti dal progetto approvato;
c) l’uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l’utilizzo di manufatti utili all’esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;
d) l’uso del terreno per il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere, comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;
e) l’uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune durante il periodo di esercizio;
f) l’inibizione, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell’accesso alle piste e agli impianti e l’impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell’impianto;
g) l’apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.
Art. 21
- Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune
1. L’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e la concessione per gli impianti a fune sono revocate per le piste e gli impianti che non siano più previsti nel piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.
2. L’autorizzazione e la concessione possono comunque essere revocate per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza anche anteriormente alla modifica del suddetto piano provinciale.
3. Nel caso di cui al primo comma l’ente che dispone la revoca è tenuto a corrispondere al titolare della autorizzazione e concessione un indennizzo per il mancato ammortamento delle piste e degli impianti. L’ammontare di tale indennità è pari al costo delle opere, risultante dalla documentazione presentata ai sensi del secondo comma dell’ articolo 13 e del secondo comma dell’ articolo 16 , detratti gli ammortamenti fiscali maturati alla data del provvedimento di revoca.
Art. 22
- Decadenza
1. L’ente competente può procedere alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto, quando il titolare della autorizzazione o della concessione:
a) venga a perdere i necessari requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria;
b) non ottemperi alle disposizioni di legge concernenti l’esercizio nonché alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e di concessione;
c) non ottemperi alle altre disposizioni eventualmente impartite dall’ente competente;
d) non inizi l’esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;
e) non osservi in modo reiterato i criteri stabiliti dall’ente competente per la determinazione delle tariffe per la fruizione degli impianti.
2. Nei casi di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente comma la pronuncia di decadenza è preceduta da una diffida ad adempiere nei successivi sessanta giorni intimata ai titolari dell’autorizzazione e della concessione. In caso di mancato adempimento entro tale termine è pronunciata la decadenza.
3. La decadenza dell’autorizzazione e dalla concessione non dà titolo ad alcun indennizzo.
Art. 23
- Rimessa in pristino
1. In caso di dismissione delle piste e degli impianti a qualsiasi titolo, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto sono tenuti a procedere alla rimessa in pristino dell’area a propria cura e spese.
2. A tal fine i soggetti di cui al precedente comma presentano all’ente competente, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell’area. L’ente competente approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni. Entro un anno dall’approvazione del progetto, il titolare della autorizzazione e della concessione è tenuto a realizzare gli interventi previsti.
3. Il Comune rilascia la concessione o l’autorizzazione edilizia se e in quanto necessarie, ai sensi della normativa vigente, in rapporto alle opere da realizzare in conformità al progetto di rimessa in pristino.
4. Ultimate le opere di ripristino, l’ente competente provvede a liberare la cauzione prestata ai sensi del terzo comma dell’ art. 13 e del decimo comma dell’ art. 15
5. Qualora il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto non provvedano alla rimessa in pristino dell’area, l’ente competente procede agli adempimenti necessari alla rimessa in pristino medesima ponendo a carico dei soggetti inadempienti la relativa spesa, per la parte eccedente l’ammontare della cauzione versata.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.