Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 8
- Piste da fondo - Requisiti tecnici
1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:
a) una larghezza minima tale che, di norma, risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per brevi tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati; larghezze superiori sono obbligatorie in presenza di forti pendenze;
b) uno spazio minimo sovrastante, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l’agevole passaggio degli sciatori;
c) non hanno attraversamenti o interferenze con altre piste da discesa, sciovie e, di norma, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale; qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento di strade aperte al pubblico questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee a garantire la sicurezza degli sciatori.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.