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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 8
- Piste da fondo - Requisiti tecnici
1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:
a) una larghezza minima tale che, di norma, risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per brevi tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati; larghezze superiori sono obbligatorie in presenza di forti pendenze;
b) uno spazio minimo sovrastante, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l’agevole passaggio degli sciatori;
c) non hanno attraversamenti o interferenze con altre piste da discesa, sciovie e, di norma, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale; qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento di strade aperte al pubblico questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee a garantire la sicurezza degli sciatori.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.