Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 27
- Accertamento e applicazione delle sanzioni - Devoluzione dei proventi
1. Le violazioni amministrative di cui ai precedenti articoli sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dal personale addetto alla vigilanza ai sensi dell’ art. 24 , ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti articoli sono applicate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dal Comune e dalla Provincia, secondo la rispettiva competenza in base a quanto disposto dall’ art. 5 , i quali introitano i rispettivi proventi derivanti dalle sanzioni previste dall’ articolo 25
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’ art. 26 sono devoluti:
a) interamente al titolare dell’autorizzazione della pista o della concessione per l’impianto che ha effettuato l’accertamento, nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta;
b) nella misura del 70% della somma introitata al titolare dell’autorizzazione o della concessione che ha effettuato l’accertamento e del 30% all’ente competente, nel caso di riscossione a seguito di ordinanza-ingiunzione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.