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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 24
- Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti ai sensi dell’ art. 5
2. Le funzioni di vigilanza sul comportamento degli utenti sono altresì esercitate dal personale a ciò espressamente incaricato dai titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto, nonché dai maestri di sci.
3. Il personale di cui al secondo comma deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.