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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 21
- Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune
1. L’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e la concessione per gli impianti a fune sono revocate per le piste e gli impianti che non siano più previsti nel piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.
2. L’autorizzazione e la concessione possono comunque essere revocate per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza anche anteriormente alla modifica del suddetto piano provinciale.
3. Nel caso di cui al primo comma l’ente che dispone la revoca è tenuto a corrispondere al titolare della autorizzazione e concessione un indennizzo per il mancato ammortamento delle piste e degli impianti. L’ammontare di tale indennità è pari al costo delle opere, risultante dalla documentazione presentata ai sensi del secondo comma dell’ articolo 13 e del secondo comma dell’ articolo 16 , detratti gli ammortamenti fiscali maturati alla data del provvedimento di revoca.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.