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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 20
- Esercizio della servitù
1. La servitù comporta le seguenti facoltà:
a) l’esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;
b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti a fune, delle linee e condutture interrate necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze risultanti dal progetto approvato;
c) l’uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l’utilizzo di manufatti utili all’esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;
d) l’uso del terreno per il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere, comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;
e) l’uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune durante il periodo di esercizio;
f) l’inibizione, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell’accesso alle piste e agli impianti e l’impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell’impianto;
g) l’apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.