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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 2
- Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate
1. In conformità al Programma Regionale di Sviluppo e al Piano Regionale dei Trasporti, il Consiglio regionale, sentite le Province interessate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge (1)

Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

, provvede a:
a) individuare e perimetrare le aree sciistiche attrezzate;
b) dettare direttive cui devono attenersi le Province nella predisposizione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, con particolare riferimento ai criteri di tutela e salvaguardia ambientale anche in relazione al periodo di non innevamento, nonché alla realizzazione e utilizzazione di sistemi di innevamento programmato;
c) individuare la Provincia competente ad adottare ed approvare il piano delle aree sciistiche attrezzate, nel caso in cui l’area sciistica interessi il territorio di più province;
d) stabilire i criteri per la classificazione delle piste e degli impianti in rapporto alle loro caratteristiche funzionali e tecniche, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge;
e) dettare i criteri per l’individuazione dell’eventuale prevalente interesse comunale delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al secondo comma, lett. c) dell’ art. 3
2. La Regione detta altresì criteri per la individuazione da parte della Provincia di piste da fondo al di fuori delle aree sciistiche attrezzate.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.