Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 18
- Modalità di esercizio degli impianti
1. Ad ogni impianto deve essere preposto un direttore o responsabile dell’esercizio ed eventualmente un assistente tecnico, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti 5 giugno 1985.
2. Le tariffe per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal concessionario sulla base di criteri determinati dall’ente competente e comunicate all’ente medesimo almeno 15 giorni prima della loro adozione.
3. Tariffe, orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti devono essere esposte al pubblico in modo visibile a cura del concessionario.
4. Gli utenti sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo per la fruizione degli impianti, a conservarlo e ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.