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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 14
- Impianti a fune
1. Gli impianti a fune funzionalmente collegati alle piste sono adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, di cose o misto. Tale servizio viene gestito dagli enti competenti ai sensi dell’ art. 5 , in una delle forme di cui al Sito esternoterzo comma dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; le norme del presente titolo si osservano qualora l’ente competente deliberi la concessione della gestione a terzi e, in quanto compatibili, negli altri casi.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.