Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 14
- Impianti a fune
1. Gli impianti a fune funzionalmente collegati alle piste sono adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, di cose o misto. Tale servizio viene gestito dagli enti competenti ai sensi dell’ art. 5 , in una delle forme di cui al terzo comma dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; le norme del presente titolo si osservano qualora l’ente competente deliberi la concessione della gestione a terzi e, in quanto compatibili, negli altri casi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.