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Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 15 settembre 1993

Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della Sito esternolegge 15 gennaio 1992 n. 21 .
Art. 2
- Commissione regionale consultiva
1. È istituita la Commissione Regionale per gli autoservizi pubblici non di linea, organo consultivo e di proposta alla Giunta regionale.
2. La Commissione di cui al precedente comma, presieduta dall’assessore regionale ai trasporti, è compresa da:
a) due esperti di discipline giuridico-amministrative designati dalla Giunta regionale;
b) un funzionario designato dall’Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
c) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell’ANCI e dell’UPI; (5)

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59.

e) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale:
- FITA-CNA,
- FRAT-Confartigianato,
- C.A.S.A.,
- F.I.L.T. - C.G.I.L.,
- F.I.T. - C.I.S.L.,
- U.I.L. - TRASPORTI,
f) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale designati dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti di cui alla R. 2 maggio 1985 n. 48.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. La commissione resta in carica per cinque anni.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena sia stata designata la metà dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti. La prima riunione ha luogo non oltre 30 giorni dall’emanazione del decreto di nomina.
5. Almeno 120 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.
6. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall’incarico.
7. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.
8. Ogni organismo rappresentato nella Commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con Decreto, alla sostituzione.
9. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.
10. La segreteria della Commissione è assicurata dal competente servizio della struttura del Centro direzionale regionale.
11 . Ai membri della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di 12 sedute all’anno, un gettone di presenza di euro 30,00 (6)

Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 62.

nonché l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.(1/a)

Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18, art. 1.

Art. 3
- Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Secondo il disposto di cui all’Sito esternoart. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 , è istituito, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta;
b) conducenti di natanti;
c) conducenti di veicoli a trazione animale.
3. È ammessa l’iscrizione nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.
4. L’iscrizione a ciascuna sezione del ruolo è subordinata al pagamento di un diritto fisso per spese di segreteria di euro 51,65 (12)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 42.

a favore della Regione Toscana.
5. L’iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.
Art. 4
- Iscrizione di diritto al ruolo
Art. 5
- Requisiti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3 , coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, dimostrino, nei modi indicati nella presente legge, la propria idoneità morale e professionale.
2. Non risponde al requisito dell’idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i casi di cui al presente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Risponde al requisito dell’idoneità professionale chi, di fronte alla Commissione istituita ai sensi del successivo art. 6 abbia superato l’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio.
4. Sono requisiti indispensabili per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3 :
a) assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’Sito esternoart. 116, comma 8, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 , per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzetta;
c) possesso del titolo professionale di capitano, ovvero di capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al Sito esternoD.P.R. 28 giugno 49 n. 631 e successive modificazioni e integrazioni ed al D.M. 16 dicembre 1971, nonché della qualifica di "autorizzato" ai sensi Sito esternodel citato D.P.R. 631/49 , per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante(1/b)

Comma così sostituito conl.r. 8 febbraio 1994, n. 1 , art. 3.

Art. 6
- Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
1. È istituita la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al precedente art. 3 , che ha sede presso la Giunta Regionale.
2. La Commissione regionale è composta da:
a) un dirigente della Direzione generale (10)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 74.

della Regione Toscana competente per materia, designato dalla Giunta regionale che la presiede;
b) un funzionario designato dall’Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
c) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
d) tre esperti del settore designati dalla Giunta regionale;
e) un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con natanti;
f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla Giunta Regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con veicoli a trazione animale.(1/c)

Lettera aggiunta con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
3 bis. L’Ufficio provinciale MCTC e l’Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo. (13)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 43.

4. Il decreto di nomina attribuisce altresì funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente della Direzione generale (10)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 74.

competente per materia, ritenuto idoneo all’incarico in base alle mansioni ed a livello di inquadramento.(3)

Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 1997, n. 34 , art. unico.

5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio. (11)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 74.

6. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.
7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive della Commissione stessa. (8)

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 16.

8. La revoca è pronunciata, (9)

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 16.

su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.
9. Ogni organismo rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.
10 . Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.
11 . Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.
12. Ai membri e al Segretario della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di sedici sedute (14)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 43.

l’anno un gettone di presenza di euro 30,00, (7)

Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 62.

ai membri della Commissione è attribuita l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali. Al Segretario della Commissione è attribuita l’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza.(1/d)

Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

Art. 7
- Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli (18)

Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 42.

1. La commissione di cui all'articolo 6:
a) valuta la regolarità delle domande per l’iscrizione al ruolo;
b) redige l’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per l’accertamento del requisito dell’idoneità professionale all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
c) accerta, mediante esame, il requisito dell’idoneità professionale;
d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.
2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall’aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.
3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell’esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.
Art. 8
- Domanda di iscrizione al ruolo
1. Per l’iscrizione nel ruolo l’interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell’Sito esternoart. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 : nella domanda l’aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione. L’aspirante deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai comma 2 e 4 del precedente art. 5
Art. 9
- Svolgimento dell’esame
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d’esame per le varie sezioni del ruolo e le modalità di svolgimento dell’esame medesimo.
Art. 10
- Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea
1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti relativi all’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all’Sito esternoart. 5 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 .
2. I criteri di cui al precedente comma riguardano tra l’altro:
a) l’individuazione dei titoli valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio di licenze e autorizzazioni;
b) l’individuazione delle modalità di svolgimento del servizio nonché del numero e dei tipi di veicolo da adibire ad ogni singolo servizio anche in relazione a servizi di taxi collettivo e di trasporto di soggetti portatori di handicaps;
c) la determinazione delle tariffe dei servizi;
d) la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo.
3. Il mancato rispetto dei criteri indicati dalla Regione costituisce vizio di legittimità del regolamento comunale ai sensi dell’Sito esternoart. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142 .
Art. 11
- Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio
1. L’esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell’area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 129,12 a euro 774,72 (15)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 44.

.
2. Qualora l’autore dell’illecito sia sostituto alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all’Sito esternoart. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 , l’accertamento dell’illecito è contestato, ai sensi dell’Sito esternoart. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. Alla applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1, si procede ai sensi Sito esternodella legge 24 novembre 1981 n. 689 .
4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti all’art. 1 della sovracitata Sito esternolegge 689/81 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.
5. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il comune nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.
6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, spettano al comune.
Art. 12
- Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l’attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l’iscrizione a ruolo prevista dall’ articolo 3 della presente legge e dall’Sito esternoarticolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.032,92 a euro 5.164,57 (16)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 45.

.
2. L’accertamento dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli Organi competenti ed è comunicato alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista all’ articolo 6 della presente legge, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell’IVA, delle Imposte Dirette, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dall’anno 1993, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo la dotazione iscritta sul capitolo 720 del bilancio 1993.
2. Gli oneri di diritto fisso di cui al precedente art. 3 , comma 4, sono acquisiti per il corrente anno e per gli anni successivi sul capitolo 24810 del bilancio regionale, che viene istituito, fin dall’esercizio 1993, con la seguente denominazione: diritti fissi per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
3. Con legge di variazione del bilancio 1993 sarà provveduto all’adeguamento delle previsioni di entrata nel cap. 24810 e all’utilizzo delle medesime.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 8 febbraio 1994, n. 1 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 1997, n. 34 , art. unico.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 42.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.