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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari
Art. 2 - Condizioni per l’iscrizione all’albo regionale
Art. 3 - Cooperative per l’inserimento lavorativo
Art. 4 - Requisiti strutturali
Art. 5 - Personale con funzioni di educatore
Art. 6 - Altro personale
Art. 7 - Responsabile dell’ente ausiliario e responsabile di sede operativa
Art. 8 - Obblighi inerenti l’organizzazione del personale
Art. 9 - Progetto educativo-assistenziale e riabilitativo
Art. 10 - Regolamento di gestione
Art. 11 - Procedure per l’iscrizione all’albo regionale e per l’apertura di nuove sedi
Art. 12 - Attività istruttoria
Art. 13 - Iscrizione all’albo
Art. 14 - Vigilanza
Art. 15 - Poteri sostitutivi
Art. 16 - Cancellazione dall’albo regionale e modifiche dell’iscrizione
Art. 17 - Sistema informativo
Art. 18 - Norma transitoria ( 1 )
Art. 19 - Norme finali ( 2 )
Art. 20 - Norme finanziarie

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.