Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori condizioni di sicurezza per l’utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni e l’esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati.
2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste e impianti a fune ad esse collegati non compresi nelle aree sciistiche attrezzate, ad eccezione di quelle individuate ai sensi del secondo comma dell’ art. 2
3. Ai fini della presente legge, per area sciistica attrezzata si intende l’ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste da fondo e/o da discesa e di impianti a fune tra loro integrati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.