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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori condizioni di sicurezza per l’utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni e l’esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati.
2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste e impianti a fune ad esse collegati non compresi nelle aree sciistiche attrezzate, ad eccezione di quelle individuate ai sensi del secondo comma dell’ art. 2
3. Ai fini della presente legge, per area sciistica attrezzata si intende l’ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste da fondo e/o da discesa e di impianti a fune tra loro integrati.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.