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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Titolo 5
- VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 24
- Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti ai sensi dell’ art. 5
2. Le funzioni di vigilanza sul comportamento degli utenti sono altresì esercitate dal personale a ciò espressamente incaricato dai titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto, nonché dai maestri di sci.
3. Il personale di cui al secondo comma deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo.
Art. 25
- Titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto a fune - Sanzioni
1. Fermo restando quanto disposto dall’ art. 22 , la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nella concessione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per la violazione degli obblighi previsti al terzo comma dell’ art. 18
3. Si applica la sanzione amministrativa da L., 5.000.000 a L. 20.000.000 ai soggetti che senza autorizzazione o concessione o dopo la revoca o la decadenza dalle stesse, gestiscono la pista o l’impianto a fune.
Art. 26
- Utenti delle piste e dell’impianto a fune - Sanzioni
1. Agli utenti che violino le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’ art. 9 , e nel quarto comma dell’ art. 18 , si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.
Art. 27
- Accertamento e applicazione delle sanzioni - Devoluzione dei proventi
1. Le violazioni amministrative di cui ai precedenti articoli sono accertate e contestate, ai sensi Sito esternodella legge 24 novembre 1981, n. 689 , dal personale addetto alla vigilanza ai sensi dell’ art. 24 , ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti articoli sono applicate, ai sensi Sito esternodella legge 24 novembre 1981, n. 689 , dal Comune e dalla Provincia, secondo la rispettiva competenza in base a quanto disposto dall’ art. 5 , i quali introitano i rispettivi proventi derivanti dalle sanzioni previste dall’ articolo 25
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’ art. 26 sono devoluti:
a) interamente al titolare dell’autorizzazione della pista o della concessione per l’impianto che ha effettuato l’accertamento, nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta;
b) nella misura del 70% della somma introitata al titolare dell’autorizzazione o della concessione che ha effettuato l’accertamento e del 30% all’ente competente, nel caso di riscossione a seguito di ordinanza-ingiunzione.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.