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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Titolo 3
- IMPIANTI A FUNE FUNZIONALMENTE COLLEGATI ALLE PISTE
Art. 14
- Impianti a fune
1. Gli impianti a fune funzionalmente collegati alle piste sono adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, di cose o misto. Tale servizio viene gestito dagli enti competenti ai sensi dell’ art. 5 , in una delle forme di cui al Sito esternoterzo comma dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; le norme del presente titolo si osservano qualora l’ente competente deliberi la concessione della gestione a terzi e, in quanto compatibili, negli altri casi.
Art. 15
- Procedimento per il rilascio della concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto
1. L’ente competente ai sensi dell’ art. 5 , qualora intenda affidare in concessione a terzi la gestione di impianti ancora da realizzare, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell’avviso di gara, presentano all’ente competente la domanda di concessione, allegando un progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente, che deve contenere:
a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti;
b) le caratteristiche tecniche degli impianti;
c) l’indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro-faunistica e forestale;
d) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento;
e) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura dell’impianto, con allegato il computo metrico necessario per la determinazione dell’ammontare della cauzione di cui al decimo comma del presente articolo;
f) una relazione concernente la conformità dell’impianto al piano provinciale, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione turistica invernale ed estiva;
g) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari;
h) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo dell’opera, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa nonché il piano di ammortamento;
i) le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente.
3. L’ente competente:
a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate;
b) valuta le soluzioni progettuali proposte, anche in rapporto al minore impatto ambientale delle stesse nonché all’idoneità degli impianti a garantire un efficiente servizio di trasporto, tenuto conto delle piste cui gli impianti stessi sono asserviti;
c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento.
4. L’ente competente, entro sei mesi dalla presentazione delle domande e dei progetti, predispone una graduatoria degli stessi sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma e, a parità di soluzioni progettuali proposte, secondo i seguenti criteri di priorità:
a) titolari delle autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci direttamente collegate agli impianti e, qualora l’impianto sia direttamente collegato a più piste, prioritariamente a loro raggruppamenti;
b) concessionari di impianti esistenti nell’area sciistica e prioritariamente a loro raggruppamenti;
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio di piste comunque presenti nell’area e prioritariamente a loro raggruppamenti;
d) concessionari di impianti revocati ai sensi del successivo art. 21 ;
e) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
f) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;
g) altri soggetti privati.
5. L’Ente competente acquisisce, per il progetto risultante primo nella graduatoria di cui al precedente comma, il nulla osta di cui al Sito esternosecondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 11 luglio Sito esterno1980, n. 753 nonché i pareri, le intese, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell’opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l’ente competente può indire una conferenza dei servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all’Sito esternoart. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
6. L’ente competente delibera, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale, la concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto al soggetto risultante primo nella graduatoria di cui al quarto comma, approvando contestualmente il relativo progetto. La durata della concessione è di norma commisurata alla vita tecnica dell’impianto, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dei Trasporti del 2 gennaio 1985.
7. La concessione detta le prescrizioni relative all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto nonché all’attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l’obbligo di segnalare alla partenza di ciascun impianto le condizioni di percorribilità delle piste ad esso collegate. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate.
8. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. La concessione all’esercizio e alla costruzione dell’impianto indica le determinazioni concordate nella conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene luogo.
9. L’inizio dei lavori è in ogni caso subordinato al rilascio della concessione edilizia.
10. Il rilascio della concessione di cui al sesto comma è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L’ammontare di tale deposito è stabilito dall’ente competente ed è composto da una quota a garanzia della regolare esecuzione dell’impianto e da una quota a garanzia della esecuzione delle eventuali opere di rimessa in pristino delle aree in caso di definitiva chiusura dell’impianto stesso. Gli interessi maturati, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare della concessione. La quota di cauzione a garanzia dell’esecuzione dell’impianto è liberata ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione di apertura al pubblico.
Art. 16
- Collaudo
1. Ultimate le opere, devono essere eseguite le verifiche e le prove funzionali ai fini del rilascio del nulla-osta del competente ufficio della M.C.T.C., ai sensi degli artt. 4 e 5 Sito esternodel DPR 11 luglio 1980, n. 753 .
2. Il concessionario, prima dell’apertura al pubblico dell’impianto, è tenuto a presentare all’ente competente ai sensi dell’ art. 5 , la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato ai fini della determinazione dell’indennizzo di cui al terzo comma dell’ articolo 21
Art. 17
- Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti
1. L’esecuzione delle opere per la realizzazione di varianti costruttive non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza è subordinata all’approvazione di un apposito progetto da parte dell’ente competente ai sensi dell’ art. 5
2. I soggetti che hanno in concessione l’esercizio degli impianti di cui al precedente comma presentano il progetto che deve contenere gli elementi di cui al secondo comma dell’ art. 15
3. Per l’approvazione del progetto e l’inizio dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 5 , terzo, ottavo, nono e decimo comma. Con il provvedimento di approvazione del progetto l’ente competente può dettare ulteriori prescrizioni ad integrazione di quelle dettate ai sensi del settimo comma dell’ art. 15 Si applica altresì la disposizione di cui all’ art. 16 per quanto concerne il collaudo delle opere.
Art. 18
- Modalità di esercizio degli impianti
1. Ad ogni impianto deve essere preposto un direttore o responsabile dell’esercizio ed eventualmente un assistente tecnico, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti 5 giugno 1985.
2. Le tariffe per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal concessionario sulla base di criteri determinati dall’ente competente e comunicate all’ente medesimo almeno 15 giorni prima della loro adozione.
3. Tariffe, orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti devono essere esposte al pubblico in modo visibile a cura del concessionario.
4. Gli utenti sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo per la fruizione degli impianti, a conservarlo e ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.