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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Titolo 2
- PISTE DA SCI
Art. 6
- Definizione e caratteristiche delle piste
1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci le aree innevate, ad uso pubblico, appositamente attrezzate e abitualmente adibite alla circolazione degli sciatori.
2. Le piste devono essere tracciate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe, o comunque protette da tale pericolo, ed idonee sotto l’aspetto idrogeologico; il tracciato deve essere privo di ostacoli che possano costituire una situazione di pericolo, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste.
3. Le piste, in relazione alle caratteristiche funzionali e tecniche, si distinguono in:
a) piste da discesa;
b) piste da fondo.
Art. 7
- Piste da discesa - Requisiti tecnici
1. Le piste da discesa hanno i seguenti requisiti tecnici:
a) sono di norma di larghezza non inferiore a metri 15 e presentano uno spazio libero sovrastante non inferiore a metri 3,50;
b) non hanno attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello.
2. Qualora le piste da discesa passino su ponti o siano fiancheggiate da tratti scoscesi pericolosi, o comunque presentino situazioni di possibile pericolo, devono essere posti in essere elementi di protezione idonei a garantire la sicurezza degli sciatori.
Art. 8
- Piste da fondo - Requisiti tecnici
1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:
a) una larghezza minima tale che, di norma, risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per brevi tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati; larghezze superiori sono obbligatorie in presenza di forti pendenze;
b) uno spazio minimo sovrastante, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l’agevole passaggio degli sciatori;
c) non hanno attraversamenti o interferenze con altre piste da discesa, sciovie e, di norma, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale; qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento di strade aperte al pubblico questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee a garantire la sicurezza degli sciatori.
Art. 9
- Uso delle piste
1. L’uso delle piste da sci è pubblico; nel caso in cui le piste siano adibite a manifestazioni sportive, possono essere chiuse al pubblico per la durata delle stesse e dei relativi allenamenti preparatori.
2. Lo sciatore è obbligato a rispettare le indicazioni e la segnaletica presenti sulla pista nonché a tenere un comportamento specifico di prudenza e di diligenza in relazione alle proprie capacità ed alla situazione e caratteristiche della pista, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli altri sciatori ed a sé stesso.
3. Nel periodo di innevamento è vietato percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti. È altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.
Art. 10
- Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle piste
1. In conformità alle previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, l’ente competente ai sensi dell’ art. 5 autorizza la realizzazione di nuove piste, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie nonché l’esercizio delle piste medesime, sulla base di uno schema di autorizzazione approvato dalla Giunta regionale.
2. L’autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solo in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alla pista stessa.
Art. 11
- Richiesta di autorizzazione
1. Hanno titolo a presentare la richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo , i soggetti che abbiano adeguati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria.
2. Il richiedente l’autorizzazione presenta all’ente competente ai sensi dell’ art. 5 il progetto dell’opera, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente medesimo, che deve contenere:
a) tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista-comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;
b) l’indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;
c) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento;
d) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell’ammontare della cauzione di cui al terzo comma dell’ art. 13 ;
e) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari;
f) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo delle opere, le modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;
g) il programma temporale di esecuzione dei lavori e l’eventuale individuazione di stralci funzionali.
Art. 12
- Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto
1. L’ente competente ai sensi dell’ art. 5 approva il progetto entro sei mesi dalla presentazione della domanda.In caso di pluralità di domande l’ente competente osserva i seguenti criteri di priorità:
a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l’autorizzazione;
b) concessionario dell’impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista;
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci revocate ai sensi del successivo art. 21 ;
d) richiedente l’autorizzazione alla realizzazione della pista unitamente alla realizzazione e gestione dell’impianto a fune ad essa collegato;
e) titolari delle piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista per cui si chiede l’autorizzazione;
f) richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull’asse della pista;
g) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
h) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;
i) altri soggetti privati.
2. L’ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l’autorizzazione ai sensi del primo comma:
a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate;
b) verifica l’idoneità tecnica della pista e valuta la compatibilità tra le dimensioni della pista medesima e quella degli impianti ad essa collegati;
c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento;
d) acquisisce dalle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell’opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l’ente competente può indire una conferenza di servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all’Sito esternoart. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2 bis. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall’ente competente ai sensi dell’articolo 5, la relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto. (6)

Comma inserito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 2.

3. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai fini della costituzione coattiva della servitù di pista di cui al successivo art. 19 Contestualmente all’approvazione del progetto, l’ente competente autorizza l’esecuzione dello stesso, stabilendo eventuali prescrizioni. L’autorizzazione indica le determinazioni concordate nella conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene luogo. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria in rapporto alle opere da realizzare.
Art. 13
- Autorizzazione all’esercizio della pista
1. L’ente competente ai sensi dell’ art. 5 verifica la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato ed autorizza l’esercizio della pista.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il soggetto interessato è tenuto a presentare all’ente competente la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato per la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui al terzo comma dell’ art. 21
3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L’ammontare di tale deposito è stabilito dall’ente competente in relazione alla consistenza delle opere di rimessa in pristino dell’area necessarie in caso di definitiva chiusura della pista. Gli interessi medesimi, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare dell’autorizzazione.
4. L’autorizzazione detta le prescrizioni relative all’esercizio ed alla manutenzione della pista, nonché all’attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l’obbligo di aprire le piste al pubblico solo nel caso in cui sussistano condizioni di sicurezza per l’utente, nonché di segnalare, alla partenza di ciascuna pista, le condizioni di percorribilità della pista medesima. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.