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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Titolo 1
- NORME GENERALI
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori condizioni di sicurezza per l’utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni e l’esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati.
2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste e impianti a fune ad esse collegati non compresi nelle aree sciistiche attrezzate, ad eccezione di quelle individuate ai sensi del secondo comma dell’ art. 2
3. Ai fini della presente legge, per area sciistica attrezzata si intende l’ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste da fondo e/o da discesa e di impianti a fune tra loro integrati.
Art. 2
- Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate
1. In conformità al Programma Regionale di Sviluppo e al Piano Regionale dei Trasporti, il Consiglio regionale, sentite le Province interessate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge (1)

Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

, provvede a:
a) individuare e perimetrare le aree sciistiche attrezzate;
b) dettare direttive cui devono attenersi le Province nella predisposizione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, con particolare riferimento ai criteri di tutela e salvaguardia ambientale anche in relazione al periodo di non innevamento, nonché alla realizzazione e utilizzazione di sistemi di innevamento programmato;
c) individuare la Provincia competente ad adottare ed approvare il piano delle aree sciistiche attrezzate, nel caso in cui l’area sciistica interessi il territorio di più province;
d) stabilire i criteri per la classificazione delle piste e degli impianti in rapporto alle loro caratteristiche funzionali e tecniche, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge;
e) dettare i criteri per l’individuazione dell’eventuale prevalente interesse comunale delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al secondo comma, lett. c) dell’ art. 3
2. La Regione detta altresì criteri per la individuazione da parte della Provincia di piste da fondo al di fuori delle aree sciistiche attrezzate.
Art. 3
- Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti
1. Le Province nel cui territorio ricadono le aree sciistiche individuate dalla Regione ai sensi del precedente art. 2 , predispongono, d’intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.
2. Il piano provinciale provvede tra l’altro a:
a) localizzare, compatibilmente con i vincoli e con gli eventuali usi civici esistenti sul territorio, le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, nonché altri eventuali spazi riservati ad attività praticabili sulla neve;
b) classificare le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati dalla Regione ai sensi del primo comma, lett. d) dell’ art. 2 ;
c) indicare le aree sciistiche attrezzate che rispondano al prevalente interesse comunale, ai fini dell’individuazione dell’ente competente all’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’ art. 5
Art. 4
- Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione
1. Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle direttive regionali di cui all’ art. 2 , adottano, previa acquisizione del parere delle altre Province eventualmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane di cui all’Sito esternoart. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché del piano di bacino di cui all’ art. 9 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 ed assicurando comunque la partecipazione di tutti gli enti locali interessati.
2. Il piano, entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione, è depositato nella segreteria di tutti i Comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante pubblici avvisi.
3. Nel termine di trenta giorni di cui al comma precedente, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dai Comuni alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte.
4. La Provincia delibera sulle osservazioni, proposte e opposizioni presentate entro trenta giorni dal ricevimento e quindi approva il piano previa acquisizione del nulla osta della giunta regionale circa la congruità del piano stesso con le direttive regionali. Il nulla osta si intende concesso salva diversa determinazione della giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni (4)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63, art. 2.

dal ricevimento del piano.
5. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana(2)

Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

7. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida la Provincia inadempiente ad adottare il piano entro un ulteriore termine, ai sensi dell’ art. 9 , terzo comma, della L.R. 30 aprile 1973, n. 30 . Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede in via sostitutiva ai sensi dell’ art. 66 dello Statuto.
Art. 5
- Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative previste dai successivi articoli sono esercitate dalla Provincia.
2. Qualora il piano provinciale individui un’area sciistica attrezzata di prevalente interesse di un Comune, le suddette funzioni amministrative sono esercitate dal Comune.
2 bis. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all’articolo 7, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 12. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA). (5)

Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 1.


Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.