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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 9
- Uso delle piste
1. L’uso delle piste da sci è pubblico; nel caso in cui le piste siano adibite a manifestazioni sportive, possono essere chiuse al pubblico per la durata delle stesse e dei relativi allenamenti preparatori.
2. Lo sciatore è obbligato a rispettare le indicazioni e la segnaletica presenti sulla pista nonché a tenere un comportamento specifico di prudenza e di diligenza in relazione alle proprie capacità ed alla situazione e caratteristiche della pista, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli altri sciatori ed a sé stesso.
3. Nel periodo di innevamento è vietato percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti. È altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.