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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 7
- Piste da discesa - Requisiti tecnici
1. Le piste da discesa hanno i seguenti requisiti tecnici:
a) sono di norma di larghezza non inferiore a metri 15 e presentano uno spazio libero sovrastante non inferiore a metri 3,50;
b) non hanno attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello.
2. Qualora le piste da discesa passino su ponti o siano fiancheggiate da tratti scoscesi pericolosi, o comunque presentino situazioni di possibile pericolo, devono essere posti in essere elementi di protezione idonei a garantire la sicurezza degli sciatori.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.