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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 6
- Definizione e caratteristiche delle piste
1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci le aree innevate, ad uso pubblico, appositamente attrezzate e abitualmente adibite alla circolazione degli sciatori.
2. Le piste devono essere tracciate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe, o comunque protette da tale pericolo, ed idonee sotto l’aspetto idrogeologico; il tracciato deve essere privo di ostacoli che possano costituire una situazione di pericolo, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste.
3. Le piste, in relazione alle caratteristiche funzionali e tecniche, si distinguono in:
a) piste da discesa;
b) piste da fondo.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.