Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 6
- Definizione e caratteristiche delle piste
1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci le aree innevate, ad uso pubblico, appositamente attrezzate e abitualmente adibite alla circolazione degli sciatori.
2. Le piste devono essere tracciate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe, o comunque protette da tale pericolo, ed idonee sotto l’aspetto idrogeologico; il tracciato deve essere privo di ostacoli che possano costituire una situazione di pericolo, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste.
3. Le piste, in relazione alle caratteristiche funzionali e tecniche, si distinguono in:
a) piste da discesa;
b) piste da fondo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.