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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 3
- Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti
1. Le Province nel cui territorio ricadono le aree sciistiche individuate dalla Regione ai sensi del precedente art. 2 , predispongono, d’intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.
2. Il piano provinciale provvede tra l’altro a:
a) localizzare, compatibilmente con i vincoli e con gli eventuali usi civici esistenti sul territorio, le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, nonché altri eventuali spazi riservati ad attività praticabili sulla neve;
b) classificare le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati dalla Regione ai sensi del primo comma, lett. d) dell’ art. 2 ;
c) indicare le aree sciistiche attrezzate che rispondano al prevalente interesse comunale, ai fini dell’individuazione dell’ente competente all’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’ art. 5

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.