Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 3
- Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti
1. Le Province nel cui territorio ricadono le aree sciistiche individuate dalla Regione ai sensi del precedente art. 2 , predispongono, d’intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.
2. Il piano provinciale provvede tra l’altro a:
a) localizzare, compatibilmente con i vincoli e con gli eventuali usi civici esistenti sul territorio, le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, nonché altri eventuali spazi riservati ad attività praticabili sulla neve;
b) classificare le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati dalla Regione ai sensi del primo comma, lett. d) dell’ art. 2 ;
c) indicare le aree sciistiche attrezzate che rispondano al prevalente interesse comunale, ai fini dell’individuazione dell’ente competente all’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’ art. 5
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.