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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 25
- Titolari dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto a fune - Sanzioni
1. Fermo restando quanto disposto dall’ art. 22 , la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nella concessione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per la violazione degli obblighi previsti al terzo comma dell’ art. 18
3. Si applica la sanzione amministrativa da L., 5.000.000 a L. 20.000.000 ai soggetti che senza autorizzazione o concessione o dopo la revoca o la decadenza dalle stesse, gestiscono la pista o l’impianto a fune.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.