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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 23
- Rimessa in pristino
1. In caso di dismissione delle piste e degli impianti a qualsiasi titolo, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto sono tenuti a procedere alla rimessa in pristino dell’area a propria cura e spese.
2. A tal fine i soggetti di cui al precedente comma presentano all’ente competente, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell’area. L’ente competente approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni. Entro un anno dall’approvazione del progetto, il titolare della autorizzazione e della concessione è tenuto a realizzare gli interventi previsti.
3. Il Comune rilascia la concessione o l’autorizzazione edilizia se e in quanto necessarie, ai sensi della normativa vigente, in rapporto alle opere da realizzare in conformità al progetto di rimessa in pristino.
4. Ultimate le opere di ripristino, l’ente competente provvede a liberare la cauzione prestata ai sensi del terzo comma dell’ art. 13 e del decimo comma dell’ art. 15
5. Qualora il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista e della concessione per l’impianto non provvedano alla rimessa in pristino dell’area, l’ente competente procede agli adempimenti necessari alla rimessa in pristino medesima ponendo a carico dei soggetti inadempienti la relativa spesa, per la parte eccedente l’ammontare della cauzione versata.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.