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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 19
- Costituzione coattiva di servitù
1. I titolari dell’autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e della concessione per gli impianti a fune ad esse collegati, che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto.
2. La costituzione coattiva della servitù è disposta con atto del presidente della Provincia o del sindaco, secondo la competenza individuata ai sensi dell’ art. 5 Con lo stesso atto è altresì determinata l’indennità che i titolari dell’autorizzazione e della concessione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.