Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 19
- Costituzione coattiva di servitù
1. I titolari dell’autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e della concessione per gli impianti a fune ad esse collegati, che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto.
2. La costituzione coattiva della servitù è disposta con atto del presidente della Provincia o del sindaco, secondo la competenza individuata ai sensi dell’ art. 5 Con lo stesso atto è altresì determinata l’indennità che i titolari dell’autorizzazione e della concessione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.