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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 18
- Modalità di esercizio degli impianti
1. Ad ogni impianto deve essere preposto un direttore o responsabile dell’esercizio ed eventualmente un assistente tecnico, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti 5 giugno 1985.
2. Le tariffe per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal concessionario sulla base di criteri determinati dall’ente competente e comunicate all’ente medesimo almeno 15 giorni prima della loro adozione.
3. Tariffe, orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti devono essere esposte al pubblico in modo visibile a cura del concessionario.
4. Gli utenti sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo per la fruizione degli impianti, a conservarlo e ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.