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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 17
- Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti
1. L’esecuzione delle opere per la realizzazione di varianti costruttive non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza è subordinata all’approvazione di un apposito progetto da parte dell’ente competente ai sensi dell’ art. 5
2. I soggetti che hanno in concessione l’esercizio degli impianti di cui al precedente comma presentano il progetto che deve contenere gli elementi di cui al secondo comma dell’ art. 15
3. Per l’approvazione del progetto e l’inizio dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 5 , terzo, ottavo, nono e decimo comma. Con il provvedimento di approvazione del progetto l’ente competente può dettare ulteriori prescrizioni ad integrazione di quelle dettate ai sensi del settimo comma dell’ art. 15 Si applica altresì la disposizione di cui all’ art. 16 per quanto concerne il collaudo delle opere.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.