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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 16
- Collaudo
1. Ultimate le opere, devono essere eseguite le verifiche e le prove funzionali ai fini del rilascio del nulla-osta del competente ufficio della M.C.T.C., ai sensi degli artt. 4 e 5 Sito esternodel DPR 11 luglio 1980, n. 753 .
2. Il concessionario, prima dell’apertura al pubblico dell’impianto, è tenuto a presentare all’ente competente ai sensi dell’ art. 5 , la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato ai fini della determinazione dell’indennizzo di cui al terzo comma dell’ articolo 21

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.