Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 16
- Collaudo
1. Ultimate le opere, devono essere eseguite le verifiche e le prove funzionali ai fini del rilascio del nulla-osta del competente ufficio della M.C.T.C., ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 .
2. Il concessionario, prima dell’apertura al pubblico dell’impianto, è tenuto a presentare all’ente competente ai sensi dell’ art. 5 , la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato ai fini della determinazione dell’indennizzo di cui al terzo comma dell’ articolo 21
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.