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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 13
- Autorizzazione all’esercizio della pista
1. L’ente competente ai sensi dell’ art. 5 verifica la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato ed autorizza l’esercizio della pista.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il soggetto interessato è tenuto a presentare all’ente competente la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato per la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui al terzo comma dell’ art. 21
3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L’ammontare di tale deposito è stabilito dall’ente competente in relazione alla consistenza delle opere di rimessa in pristino dell’area necessarie in caso di definitiva chiusura della pista. Gli interessi medesimi, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare dell’autorizzazione.
4. L’autorizzazione detta le prescrizioni relative all’esercizio ed alla manutenzione della pista, nonché all’attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l’obbligo di aprire le piste al pubblico solo nel caso in cui sussistano condizioni di sicurezza per l’utente, nonché di segnalare, alla partenza di ciascuna pista, le condizioni di percorribilità della pista medesima. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.