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Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993

Art. 10
- Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle piste
1. In conformità alle previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, l’ente competente ai sensi dell’ art. 5 autorizza la realizzazione di nuove piste, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie nonché l’esercizio delle piste medesime, sulla base di uno schema di autorizzazione approvato dalla Giunta regionale.
2. L’autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solo in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alla pista stessa.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Frasi abrogate con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.