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Legge regionale 2 dicembre 1993, n. 90

Provvedimenti in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima del 10 dicembre 1993

Art. 1
1. A decorrere dal 1º gennaio 1994 le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla tariffa annessa al Sito esternodecreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 , rettificata con Sito esternodecreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 , con esclusione di quelle relative alle voci di tariffa di cui ai numeri d’ordine 15, 17, 18 e 27, sono aumentate del cento per cento degli importi in vigore, ai sensi dell’Sito esternoart. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall’Sito esternoart. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 .
2. Sono aumentati altresì con la medesima decorrenza e nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, gli importi delle tasse, sopratasse e contributi indicati nelle note alle voci della succitata tariffa.
3. Gli importi dovuti ai sensi del presente articolo sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinare in relazione a quantità variabili, per i quali l’arrotondamento va operato sul totale della tassa e del contributo.
Art. 2
Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1º gennaio 1994 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, gli importi annui della tassa automobilistica regionale, ad eccezione di quella dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale, di cui all’Sito esternoart. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sono determinati nella misura del 110 per cento degli importi dei tributi di cui al comma 1 dello st esso articolo, vigenti alla data del 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.