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Legge regionale 2 dicembre 1993, n. 90

Provvedimenti in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima del 10 dicembre 1993

Art. 2
Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1º gennaio 1994 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, gli importi annui della tassa automobilistica regionale, ad eccezione di quella dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale, di cui all’Sito esternoart. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sono determinati nella misura del 110 per cento degli importi dei tributi di cui al comma 1 dello st esso articolo, vigenti alla data del 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.